LEGGE REGIONALE 22 maggio 1996, n. 16
RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(modificata lett. c) comma 1 da art. 1 L.R. 24 giugno 2002 n. 13)
Commissione amministratrice
1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una Commissione, che dura in carica cinque anni, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:
a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;
b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;
c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Provincia competente in materia di agricoltura.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Entro un mese dalla sua nomina la Commissione amministratrice delibera il regolamento interno, per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente. Il regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.