LEGGE REGIONALE 22 maggio 1996, n. 16
RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
(aggiunto comma 1 bis da art. 2 L.R. 24 giugno 2002 n. 13)
Direzione tecnica
1. La direzione tecnica dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è affidata ad un direttore, nominato in seguito a concorso pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, con diploma post-laurea di "specializzazione in fitopatologia" o con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore fitopatologico.
1 bis. Il direttore tecnico può anche essere assunto per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, nel rispetto dei requisiti culturali e professionali indicati al comma 1. In tal caso il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei direttori tecnici di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina, sotto il profilo tecnico, tutti i servizi dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministratrice ed esercita gli altri compiti che gli sono affidati dalla Commissione stessa.
3. La direzione tecnica viene esercitata sotto le direttive e la vigilanza tecnica del dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria.