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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1996, n. 16

RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7

Art. 9

(già sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 6 agosto 1996 n. 27,

poi abrogato comma 1 da art. 60 L.R. 26 novembre 2001 n. 43,

infine aggiunto comma 1 bis da art. 4 L.R. 24 giugno 2002 n. 13)

Trattamento giuridico ed economico del personale dei Consorzi
1. abrogato
1 bis. I Consorzi Fitosanitari Provinciali dispongono di personale proprio, assunto secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale.
2. Il personale dipendente dai Consorzi è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro un anno da tale data al personale in servizio viene concessa la facoltà di optare per il mantenimento della posizione previdenziale preesistente.

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