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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1996, n. 16

RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7

Art. 1
Consorzi Fitosanitari Provinciali
1. La presente legge riorganizza i Consorzi Obbligatori di difesa contro le malattie delle piante che assumono la denominazione di Consorzi Fitosanitari Provinciali.
2. I Consorzi Fitosanitari Provinciali sono enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.
3. Ai Consorzi Fitosanitari Provinciali si applicano le disposizioni dettate dalla legge regionale in materia di direttive, controlli e vigilanza sugli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione di cui alla L.R. 27 maggio 1994, n. 24. La delega alle Province, di cui alla lett. b) del comma primo dell'art. 4 della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, delle funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi Fitosanitari è revocata.
Art. 2
Compiti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali
1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti attività:
a) organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa adottate dai consorziati contro le malattie delle piante, comprese le iniziative intese a ridurre l'impatto ambientale ad esse connesso;
b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a loro spese;
c) sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi regionali.
2. I Consorzi collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e, previa autorizzazione della Regione, possono assumere compiti specifici nell'ambito del settore fitosanitario commissionati da enti ed organismi pubblici o privati.
Art. 3
Organi
1. Sono organi dei Consorzi Fitosanitari Provinciali:
a) la Commissione amministratrice;
b) il Presidente della Commissione amministratrice;
c) il Collegio dei revisori.
2. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza del Consorzio a tutti gli effetti legali.
3. Salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge o dai regolamenti interni degli organi collegiali, si applicano le disposizioni generali dettate dalla L.R. 27 maggio 1994, n. 24, per il funzionamento degli organi collegiali della Regione.
4. Per il rinnovo della Commissione amministratrice e del Collegio dei revisori si applicano le disposizioni generali in materia dettate dalla L.R. n. 24 del 1994.
Art. 4

(modificata lett. c) comma 1 da art. 1 L.R. 24 giugno 2002 n. 13)

Commissione amministratrice
1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una Commissione, che dura in carica cinque anni, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:
a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;
b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;
c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Provincia competente in materia di agricoltura.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Entro un mese dalla sua nomina la Commissione amministratrice delibera il regolamento interno, per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente. Il regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
Art. 5
Collegio dei revisori
1. La gestione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è sottoposta al controllo di un collegio di tre revisori, nominato con deliberazione della Giunta regionale, che dura in carica tre anni ed è composto da tre revisori contabili iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 Sito esterno.
Art. 6

(aggiunto comma 1 bis da art. 2 L.R. 24 giugno 2002 n. 13)

Direzione tecnica
1. La direzione tecnica dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è affidata ad un direttore, nominato in seguito a concorso pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, con diploma post-laurea di "specializzazione in fitopatologia" o con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore fitopatologico.
1 bis. Il direttore tecnico può anche essere assunto per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, nel rispetto dei requisiti culturali e professionali indicati al comma 1. In tal caso il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei direttori tecnici di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina, sotto il profilo tecnico, tutti i servizi dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministratrice ed esercita gli altri compiti che gli sono affidati dalla Commissione stessa.
3. La direzione tecnica viene esercitata sotto le direttive e la vigilanza tecnica del dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria.
Art. 7

(modificati commi 1 e 3 da art.3 L.R. 24 giugno 2002 n. 13)

Contributi a carico dei consorziati
1. Per le spese generali di amministrazione i Consorzi Fitosanitari Provinciali hanno facoltà, richiamandosi alla legge 18 giugno 1931, n. 987 Sito esterno e relative modifiche, di imporre una contribuzione annua commisurata al reddito dominicale come determinato ai fini delle imposte sui redditi.
2. La misura di tale contribuzione, che viene deliberata dalla Commissione amministratrice ed è soggetta al controllo di cui all'art. 1, deve corrispondere alle esigenze funzionali del Consorzio, ma non può superare il limite massimo del dieci per cento del predetto reddito dominicale.
3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi possono avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo come disciplinata dalle norme vigenti.
Art. 8
Controlli sugli atti. Modifiche alle Leggi Regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7
1. L'art. 11 della L.R. 28 luglio 1982, n. 34, in materia di difesa fitosanitaria, è abrogato.
2.
Dopo l'art. 46 ter della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, in materia dei controlli regionali, è inserito il seguente
"Art. 46 quater
Controllo sugli atti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali
1. Salva l'approvazione del regolamento interno da parte della Giunta regionale, il controllo sugli atti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è esercitato dall'organo di controllo, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni dei Consorzi Fitosanitari Provinciali concernenti:
a) bilanci preventivi e conti consuntivi e relative variazioni;
b) regolamenti, piante organiche e relative variazioni ed assunzioni di personale;
c) deliberazioni relative alla contribuzione da porre a carico dei consorziati.".
Art. 9

(già sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 6 agosto 1996 n. 27,

poi abrogato comma 1 da art. 60 L.R. 26 novembre 2001 n. 43,

infine aggiunto comma 1 bis da art. 4 L.R. 24 giugno 2002 n. 13)

Trattamento giuridico ed economico del personale dei Consorzi
1. abrogato
1 bis. I Consorzi Fitosanitari Provinciali dispongono di personale proprio, assunto secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale.
2. Il personale dipendente dai Consorzi è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro un anno da tale data al personale in servizio viene concessa la facoltà di optare per il mantenimento della posizione previdenziale preesistente.
Art. 10
Norme finali
1. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, le Commissioni amministratrici ed i Collegi dei revisori di ciascun Consorzio Fitosanitario Provinciale devono essere rinnovati.
2. Nel frattempo continuano ad operare gli organi in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

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