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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1996, n. 16

RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7

Art. 4

(modificata lett. c) comma 1 da art. 1 L.R. 24 giugno 2002 n. 13, poi sostituiti commi 1,2,3 e aggiunto comma 1 bis da art. 3 L.R. 15 luglio 2011 n. 9)

Commissione amministratrice
1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una Commissione, che dura in carica cinque anni, così composta:
a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle tre organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;
b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;
c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Provincia competente in materia di agricoltura.
1 bis. La Regione e le Province comunicano ai Consorzi Fitosanitari i nominativi dei dirigenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 per l'insediamento delle Commissioni e le eventuali sostituzioni.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui alla lettera a) del comma 1, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vicepresidente della Commissione.
3. I Consorzi Fitosanitari si dotano di un regolamento interno, per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente. Il regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

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