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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 maggio 1996, n. 16

RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7

Art. 3

(modificata lett. c) comma 1 e modificato comma 4 da art. 2 L.R. 15 luglio 2011 n. 9)

Organi
1. Sono organi dei Consorzi Fitosanitari Provinciali:
a) la Commissione amministratrice;
b) il Presidente della Commissione amministratrice;
c) il Sindaco revisore.
2. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza del Consorzio a tutti gli effetti legali.
3. Salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge o dai regolamenti interni degli organi collegiali, si applicano le disposizioni generali dettate dalla L.R. 27 maggio 1994, n. 24, per il funzionamento degli organi collegiali della Regione.
4. Per il rinnovo della Commissione amministratrice e del Sindaco revisore si applicano le disposizioni generali in materia dettate dalla L.R. n. 24 del 1994.

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