LEGGE REGIONALE 22 maggio 1996, n. 16
RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(modificata lett. c) comma 1 da art. 1 L.R. 24 giugno 2002 n. 13, poi sostituiti commi 1,2,3 e aggiunto comma 1 bis da art. 3 L.R. 15 luglio 2011 n. 9, infine sostituita lett. c ) comma 1 da art. 18 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25 , infine abrogato comma 1 bis. da art. 2 L.R. 18 luglio 2017 n. 15)
Commissione amministratrice
1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una Commissione, che dura in carica cinque anni, così composta:
a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle tre organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;
b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;
c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Regione competente a livello territoriale in materia di agricoltura.
1 bis. abrogato.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui alla lettera a) del comma 1, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vicepresidente della Commissione.
3. I Consorzi Fitosanitari si dotano di un regolamento interno, per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente. Il regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.