Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 23/12/2016 | ||
2. | 15/07/2011 | ||
3. | 25/06/2002 | ||
4. | 24/05/1996 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 18/07/2017
LEGGE REGIONALE 22 maggio 1996, n. 16
RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
(sostituito da art.1 L.R. 15 luglio 2011 n. 9)
Compiti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali
1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti attività:
a) divulgazione delle norme tecniche per la difesa dalle malattie delle piante, organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa adottate dai consorziati, comprese le iniziative intese a ridurre l'impatto ambientale ad esse connesso, conformemente alle direttive del Responsabile della struttura regionale competente in materia fitosanitaria;
b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a loro spese;
c) sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi regionali.
2. I Consorzi Fitosanitari Provinciali collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e possono svolgere specifiche attività nell'ambito del settore fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o privati.