LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18
DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 18 giugno 1996
Art. 1
Importo della tassa
1. A decorrere dall'anno accademico 1996-1997, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita e disciplinata dai commi da 20 a 23 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , di seguito denominata "legge statale", é determinato in lire centonovantamila.