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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18

DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 18 giugno 1996

Art. 3
Soggetti passivi
1. La tassa é dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di studio delle Università.
2. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Emilia-Romagna una sola volta per ciascun anno accademico.

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