LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18
DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
Rinvio
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale nonché, in quanto compatibili, quelle vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.