LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18
DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 3 aprile 2002 n. 6)
Versamento della tassa
1. La tassa è versata alla Regione Emilia-Romagna dai soggetti obbligati su conto corrente postale.
2. Ove sia stata attuata la delega alla riscossione ai sensi dell'art. 6, in deroga a quanto previsto dal comma 1, la tassa è versata dai soggetti obbligati all'Università secondo le modalità da questa stabilite.
3. La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione entro i termini di scadenza previsti per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio.