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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18

DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 4

(sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 3 aprile 2002 n. 6)

Versamento della tassa
1. La tassa è versata alla Regione Emilia-Romagna dai soggetti obbligati su conto corrente postale.
2. Ove sia stata attuata la delega alla riscossione ai sensi dell'art. 6, in deroga a quanto previsto dal comma 1, la tassa è versata dai soggetti obbligati all'Università secondo le modalità da questa stabilite.
3. La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione entro i termini di scadenza previsti per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio.

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