LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18
DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Controllo sui versamenti
1. Le Università, ai sensi del comma 20 dell'art. 3 della legge statale, accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta.