LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18
DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
(sostituito comma 3 da art. 30 L.R. 27 luglio 2007 n. 15)
Esoneri
1. Ai sensi del comma 22 dell'art. 3 della legge statale, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 , e successive modificazioni, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
2. Il Consiglio regionale determina la misura e le modalità dell'esonero dal pagamento della tassa regionale ad altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
3. L'ente rimborsa d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2.