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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18

DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Riferimenti passivi - norma modificata da:

INDICE

Art. 1 - Importo della tassa
Art. 2 - Oggetto della tassa
Art. 3 - Soggetti passivi
Art. 4 - Versamento della tassa
Art. 5 - Controllo sui versamenti
Art. 6 - Delega alla riscossione
Art. 7 - Devoluzione del gettito
Art. 8 - Esoneri
Art. 10 - Comunicazioni
Art. 11 - Norma finanziaria
Art. 12 - Rinvio
Art. 13 - Abrogazioni
Art. 14 - Entrata in vigore
Art. 1

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Importo della tassa
1. A decorrere dall'anno accademico 1996-1997, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita e disciplinata dai commi da 20 a 23 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno, di seguito denominata "legge statale", è determinato in 98,13 Euro.
Art. 2
Oggetto della tassa
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta alla Regione Emilia-Romagna per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e, a decorrere dall'anno accademico 2002/2003, per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati.
2. Ai fini della presente legge, le università e gli istituti di cui al comma 1, sono denominati "Università".
3. I corsi di studio delle Università comprendono i corsi di diploma universitario, i corsi di laurea, i corsi delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi, i corsi delle istituzioni di cui al comma 1 nonché i corsi attivati dalle Università a norma del D.M. 3 novembre 1999, n. 509.
Art. 3

(sostituito comma 1 da art. 5 L.R. 3 aprile 2002 n. 6)

Soggetti passivi
1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di studio delle Università, come definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, aventi sede legale nella regione.
2. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Emilia-Romagna una sola volta per ciascun anno accademico.
Art. 4

(sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 3 aprile 2002 n. 6)

Versamento della tassa
1. La tassa è versata alla Regione Emilia-Romagna dai soggetti obbligati su conto corrente postale.
2. Ove sia stata attuata la delega alla riscossione ai sensi dell'art. 6, in deroga a quanto previsto dal comma 1, la tassa è versata dai soggetti obbligati all'Università secondo le modalità da questa stabilite.
3. La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione entro i termini di scadenza previsti per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio.
Art. 5
Controllo sui versamenti
1. Le Università, ai sensi del comma 20 dell'art. 3 della legge statale, accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta.
Art. 6
Delega alla riscossione
1. Al fine di semplificare l'adempimento dell'obbligo tributario da parte dei soggetti obbligati, nonché di agevolare le Università nell'attività di verifica del versamento della tassa ai sensi dell'art. 5, la riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario può essere delegata alle Università.
2. L'attivazione della delega di cui al comma 1 e le modalità di attuazione della delega stessa sono demandate ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e le singole Università.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve comunque prevedere:
a) il trasferimento delle somme di cui al comma 4 entro i l mese successivo a quello di riscossione;
b) entità dell'eventuale rimborso delle spese per le funzioni delegate, in rapporto agli effettivi costi sostenuti ed al numero di riscossioni effettuate;
c) i termini e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate.
4. Ogni Università trasferisce le somme versate ai sensi del comma 2 dell'art. 4 all'ente, di seguito denominato "Ente", che, ai sensi della legislazione regionale, gestisce gli interventi per il diritto allo studio universitario.
Art. 7
Devoluzione del gettito
1. Il gettito della tassa, ai sensi del comma 23 dell'art. 3 della legge statale, è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 Sito esterno, e successive modificazioni.
Art. 8

(sostituito comma 3 da art. 30 L.R. 27 luglio 2007 n. 15)

Esoneri
1. Ai sensi del comma 22 dell'art. 3 della legge statale, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 Sito esterno, e successive modificazioni, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
2. Il Consiglio regionale determina la misura e le modalità dell'esonero dal pagamento della tassa regionale ad altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
3. L'ente rimborsa d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2.
Art. 9

(abrogato articolo da art. 30 L.R. 27 luglio 2007 n. 15)

abrogato.
Art. 10

(sostituiti commi 1 e 2 ed abrogati commi 5, 6 e 7 da art. 30 L.R. 27 luglio 2007 n. 15)

Comunicazioni
1. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive l'ente comunica alla Regione:
a) il numero degli idonei nelle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni, e la spesa complessiva necessaria a darvi copertura; Sito esterno
b) il numero degli esoneri concessi.
2. Entro il termine di cui al comma 1, ove sia stata attivata la delega alla riscossione di cui all'art. 6, l'ente comunica inoltre alla Regione il numero di borse di studio di competenza regionale e di prestiti d'onore che, espletati gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8, possono essere assegnati sulla base delle somme trasferite dalle Università ai sensi del comma 4 dello stesso art. 6.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno le Università comunicano alla Regione il numero degli studenti che hanno conseguito l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio nell'anno accademico precedente.
4. Ove sia stata attivata la delega di cui all'art. 6, le Università, oltre alle comunicazioni previste nella lettera c) del comma 3 di tale articolo, comunicano alla Regione, entro il 30 dicembre di ogni anno, i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario di riferimento.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. abrogato.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti, nel bilancio regionale, un apposito capitolo nella parte entrata ed un apposito capitolo nella parte spesa.
2. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attivazione della delega di cui all'art. 6 si fa fronte mediante i fondi stanziati annualmente al Capitolo corrispondente al Capitolo 05700 "Oneri per l'accertamento e la riscossione delle Entrate. Spese obbligatorie" della parte spesa del bilancio regionale 1996, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12
Rinvio
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale nonché, in quanto compatibili, quelle vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.
Art. 13
Abrogazioni
2. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 35 della L.R. 19 ottobre 1990 n. 46, modificata dalla L.R. 3 dicembre 1990 n. 51, è abrogato.
Art. 14
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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