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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18

DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 2
Oggetto della tassa
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta alla Regione Emilia-Romagna per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e, a decorrere dall'anno accademico 2002/2003, per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati.
2. Ai fini della presente legge, le università e gli istituti di cui al comma 1, sono denominati "Università".
3. I corsi di studio delle Università comprendono i corsi di diploma universitario, i corsi di laurea, i corsi delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi, i corsi delle istituzioni di cui al comma 1 nonché i corsi attivati dalle Università a norma del D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

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