Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1996, n. 19

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 15 LUGLIO 1994, N. 28, RECANTE DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, COME MODIFICATA DALLA L.R. 24 APRILE 1995 N. 48

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 27 giugno 1996

Art. 2
Aggiunta di nuovo articolo dopo l'art. 7 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28
1.
Dopo l'art. 7 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
" Art. 7 bis
Trasferimento della residenza o della sede legale
Nel caso di trasferimento della residenza o della sede legale del soggetto autorizzato, il Comune che prende in carico l'autorizzazione è:
a) nel caso di autorizzazione di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale, il Comune in cui viene fissata la nuova residenza o la nuova sede legale se sede di posteggio o, in caso contrario, uno dei Comuni sede di posteggio a scelta dell'interessato;
b) nel caso di autorizzazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale, il Comune in cui viene fissata la nuova residenza o la nuova sede legale se nell'ambito territoriale della regione Emilia-Romagna o, in caso contrario, uno dei Comuni capoluogo di provincia a scelta dell'intestatario dell'autorizzazione.".

Espandi Indice