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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1996, n. 19

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 15 LUGLIO 1994, N. 28, RECANTE DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, COME MODIFICATA DALLA L.R. 24 APRILE 1995 N. 48

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 27 giugno 1996

Art. 3
Aggiunta di nuovo articolo dopo l'art. 10 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28
1.
Al Titolo II, dopo l'art. 10 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
" Art. 10 bis
Gestione delle attività mercatali e fieristiche
1. Al fine di favorire lo sviluppo di capacità gestionali autonome da parte delle imprese di settore, i Comuni, nel rispetto delle norme in materia di gestione dei servizi pubblici locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno (ordinamento delle autonomie locali), possono affidare la gestione dei servizi nelle aree mercatali e fieristiche, dando la priorità ai consorzi che raggruppano almeno il sessanta per cento degli operatori titolari delle concessioni di posteggio nella singola area di mercato o il sessanta per cento degli operatori abituali frequentatori della singola fiera e sagra.
2. Al fine di favorire l'attività promozionale dei consorzi di cui al comma 1, la gestione dei servizi viene disciplinata sulla base di una apposita convenzione nell'ambito della quale può essere prevista la programmazione di manifestazioni riservate agli operatori di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge statale e dall'art. 18 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, la convenzione di cui al comma 2 può stabilire la possibilità per i consorzi di definire, nell'ambito di fasce orarie individuate, gli orari effettivi di vendita.".
Sito esterno

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