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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1996, n. 19

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 15 LUGLIO 1994, N. 28, RECANTE DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, COME MODIFICATA DALLA L.R. 24 APRILE 1995 N. 48

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 27 giugno 1996

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'art. 7 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28
Art. 2 - Aggiunta di nuovo articolo dopo l'art. 7 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28
Art. 3 - Aggiunta di nuovo articolo dopo l'art. 10 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28
Art. 4 - Modifiche all'art. 14 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28
Art. 5 - Dichiarazione di urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'art. 7 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
" Art. 7
Voltura dell'autorizzazione per trasferimento in gestione o in proprietà
1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio di commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, verificatosi anteriormente alla conversione dell'autorizzazione ottenuta ai sensi dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398 Sito esterno, in una delle tipologie previste dalla legge statale, il Comune delegato alla volturazione è lo stesso Comune delegato ad effettuare la conversione del titolo originario.
2. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio di commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, verificatosi successivamente al rilascio di autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge statale, il Comune delegato ad effettuare la volturazione dell'autorizzazione è:
a) nel caso di subingresso in autorizzazione di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale relativa a più posteggi, il Comune di residenza del subentrante se sede di almeno un posteggio o, in caso contrario, uno dei Comuni sede di posteggio a scelta del subentrante;
b) nel caso di subingresso in autorizzazione di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale relativa ad un solo posteggio, il Comune sede di posteggio;
c) nel caso di subingresso in autorizzazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale, il Comune sede di residenza del subentrante se nell'ambito della regione Emilia-Romagna, in caso contrario uno dei Comuni capoluogo di provincia a scelta del subentrante".
Sito esterno
Art. 2
Aggiunta di nuovo articolo dopo l'art. 7 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28
1.
Dopo l'art. 7 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
" Art. 7 bis
Trasferimento della residenza o della sede legale
Nel caso di trasferimento della residenza o della sede legale del soggetto autorizzato, il Comune che prende in carico l'autorizzazione è:
a) nel caso di autorizzazione di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale, il Comune in cui viene fissata la nuova residenza o la nuova sede legale se sede di posteggio o, in caso contrario, uno dei Comuni sede di posteggio a scelta dell'interessato;
b) nel caso di autorizzazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale, il Comune in cui viene fissata la nuova residenza o la nuova sede legale se nell'ambito territoriale della regione Emilia-Romagna o, in caso contrario, uno dei Comuni capoluogo di provincia a scelta dell'intestatario dell'autorizzazione.".
Art. 3
Aggiunta di nuovo articolo dopo l'art. 10 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28
1.
Al Titolo II, dopo l'art. 10 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
" Art. 10 bis
Gestione delle attività mercatali e fieristiche
1. Al fine di favorire lo sviluppo di capacità gestionali autonome da parte delle imprese di settore, i Comuni, nel rispetto delle norme in materia di gestione dei servizi pubblici locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno (ordinamento delle autonomie locali), possono affidare la gestione dei servizi nelle aree mercatali e fieristiche, dando la priorità ai consorzi che raggruppano almeno il sessanta per cento degli operatori titolari delle concessioni di posteggio nella singola area di mercato o il sessanta per cento degli operatori abituali frequentatori della singola fiera e sagra.
2. Al fine di favorire l'attività promozionale dei consorzi di cui al comma 1, la gestione dei servizi viene disciplinata sulla base di una apposita convenzione nell'ambito della quale può essere prevista la programmazione di manifestazioni riservate agli operatori di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge statale e dall'art. 18 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, la convenzione di cui al comma 2 può stabilire la possibilità per i consorzi di definire, nell'ambito di fasce orarie individuate, gli orari effettivi di vendita.".
Sito esterno
Art. 4
1. Al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 aprile 1995, n. 48, le parole "entro e non oltre il 15 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il termine di quindici giorni antecedente alla scadenza fissata dalla normativa nazionale per la comunicazione delle istanze di conversione frazionata per singoli posteggi".
2. Al comma 3 dell'art. 14 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 aprile 1995, n. 48, le parole: "entro lo stesso termine di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1996".
Art. 5
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 giugno 1996 ANTONIO LA FORGIA

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