LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 20
MODIFICA DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985 N. 752
"

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 26 e 27 della L.R. 2 settembre 1991 n. 24)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 1 luglio 1996
Art. 6
1.
Il primo periodo del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
2.
Al comma 1 dell'art. 13 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) Tuber aestivum: dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura, dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina;".
3.
Il comma 3 dell'art. 13 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:

"3. L'ente delegato, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752
, e sentita la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, può variare il calendario di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi del proprio territorio. In tal caso, gli enti delegati sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.".

