LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 20
MODIFICA DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985 N. 752
"

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 26 e 27 della L.R. 2 settembre 1991 n. 24)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 1 luglio 1996
Art. 9
1. Al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 la lettera "n)" è sostituita con la lettera "o)".
2.
Il comma 3 dell'art. 19 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24 è sostituito dal seguente:
"3. L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo massimo di due anni qualora il titolare incorra in una delle infrazioni previste alle lettere g) ed l) del precedente art. 18. Per altre infrazioni alle modalità di ricerca e raccolta sanzionate dall'art. 18, la sospensione dell'autorizzazione ed il ritiro per un periodo massimo di due anni avviene qualora, nell'arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due di esse.".