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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 21

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni della regione.
2. La Regione Emilia-Romagna promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità degli adolescenti e dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, ne promuove e valorizza le forme associative.
3. Per conseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone e coordinandone - in un'ottica di sistema - gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani. La Regione, per l'integrazione degli interventi ed in considerazione delle diverse opportunità conseguenti al luogo di residenza, al sesso, alla classe di etଠindividua quali ambiti prioritari di intervento:
a) la famiglia;
b) l'ambiente esterno inteso quale insieme di reti di relazioni, informali e formali;
c) i contesti scolastici, educativi e lavorativi.
4. La Regione attiva altres젦orme di cooperazione nazionale e transnazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.
5. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono a tutti gli adolescenti e ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

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