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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 21

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 2
Azioni programmatiche della Regione
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1, la Regione prioritariamente coordina con gli indirizzi della presente legge i piani poliennali e gli interventi delle leggi di settore che abbiano ricaduta sulla condizione dei giovani.
2. La Regione attua inoltre le azioni programmatiche seguenti:
a) favorisce la costituzione di forme associative fra i soggetti di livello provinciale che operano nel campo dell'orientamento alla formazione e del mercato del lavoro promuovendone il coordinamento a livello nazionale, europeo ed internazionale;
b) promuove con opportuni interventi in campo informativo, formativo e sociale la prosecuzione degli studi per una scolarità piena dopo l'obbligo;
c) garantisce l'informazione a favore delle giovani generazioni tramite la promozione degli "informagiovani" nelle realtà che ne sono sprovviste e il coordinamento, il sostegno e la qualificazione di quelli attivati, la formazione degli operatori, l'orientamento, l'innovazione tecnologica, il sostegno alla realizzazione di banche dati;
d) promuove progetti e accordi tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni, finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio e di emarginazione, quali la dispersione scolastica e le carenze comunicative e relazionali;
e) sostiene e promuove progetti e programmi di servizi socio-assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio e alla educazione e informazione in campo sessuale;
f) sostiene e valorizza la creativitè e le produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e mercato e promuovendo la realizzazione di un archivio nelle diverse discipline;
g) promuove e sostiene programmi e iniziative finalizzate alla educazione e alla sicurezza stradale;
h) predispone un progetto regionale di "Carta giovani", in raccordo con analoghi strumenti a livello nazionale ed europeo;
i) favorisce la creazione di "centri tematici" di livello interprovinciale e regionale;
l) promuove iniziative tendenti a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro;
m) promuove iniziative tendenti a facilitare sistemazioni abitative per giovani;
n) promuove, coordina e sostiene la mobilità giovanile e gli scambi socio-culturali internazionali.

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