LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 21
PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Art. 4
Progetti pilota
1. Costituiscono progetto pilota le iniziative rivolte ai giovani che si caratterizzano prevalentemente per la loro natura di innovazione o di intersettorialit
2. Per l'attuazione dei progetti pilota di cui al comma 1, la Regione sostiene:
a) spese per iniziative di promozione e divulgazione, e per acquisizione di beni, servizi e attrezzature;
b) spese per ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica delle strutture necessarie.