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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 21

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 7
Convenzioni
1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per attuare e gestire iniziative rientranti nelle finalità della presente legge, possono avvalersi, tramite convenzione, di associazioni pubbliche e private, di cooperative di servizi gestite da giovani e di cooperative sociali.

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