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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 21

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 2

Art. 3

(sostituita lett. b) del comma 2 da art. 59 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Comitato regionale per le politiche giovanili
1. La Regione, al fine di attivare e coordinare politiche ed azioni con le finalità dell'art. 1, istituisce un Comitato presieduto dall'Assessore regionale delegato alle politiche giovanili, e composto almeno dagli assessori delegati alle seguenti materie:
a) Diritto allo Studio, Formazione professionale e Mercato del lavoro;
b) cultura, formazione, sport e tempo libero;
c) Servizi sociali.
2. Il Comitato costituito con decreto del Presidente della Giunta e ha le seguenti funzioni:
a) coordinare le azioni di cui all'art. 2 anche promuovendo specifici strumenti programmatici;
b) propone i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 4;
c) effettuare gli opportuni raccordi con organismi e programmi nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;
d) garantire l'integrazione fra i diversi strumenti di ricerca e osservatori della regione;
e) recepire le proposte della Conferenza di cui all'art. 8, stabilendo settori e modalità d'intervento prioritari e indicando gli opportuni riferimenti a bilancio.
3. Il Comitato si avvale di una struttura tecnico-amministrativa che opera presso l'Assessorato dotato di delega specifica e che può ricorrere a collaborazioni esterne.
4. La Giunta, su conforme proposta del Comitato, adotta gli atti di propria competenza necessari ai fini di cui al comma 2.

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