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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 21

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 2

Art. 4

(sostituito art. 4 da art. 59 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Contributi regionali
2. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di contributi per:
a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica di servizi rivolti ai giovani;
b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, su conforme proposta del Comitato di cui all'art. 3, criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1.

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