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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 23

NORME PER L'ESERCIZIO DEL TURISMO IN MARE A FINALITA' ITTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale, alle imprese turistiche che effettuano l'attività di trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi, è consentito, nel periodo 1 maggio - 30 settembre, l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica.
Art. 2
1. L'attività di turismo a finalità ittica può essere svolta dalle imprese turistiche nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima, con particolare riferimento alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.
2. L'impresa turistica deve essere in possesso delle autorizzazioni previste in materia di trasporto di persone.
Art. 3
1. L'attività di cui all'art. 1 è finalizzata alla cattura dello sgombro e può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'art. 142 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 Sito esterno concernente la disciplina della pesca marittima.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 8 luglio 1996 ANTONIO LA FORGIA

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