LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 23
NORME PER L'ESERCIZIO DEL TURISMO IN MARE A FINALITÀ ITTICA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
(sostituito comma 1 da art. 45 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24)
1. L'attività di cui all'articolo 1 può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima).