LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24
NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI
Art. 10
(sostituito comma 4 da art. 50 L.R. 25 ottobre 1997 n. 35, poi modificati commi 1 e 2 da art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13)
Pareri degli enti locali
1. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro otto giorni, ai Comuni ... interessati per l'espressione di un parere di merito.
2. Il parere non è richiesto ai Comuni ... che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 8.
3. I pareri debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge ed i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria relazione, al Consiglio regionale, entro 15 giorni.
Note del Redattore:
(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).