LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24
NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI
Art. 14 bis
(aggiunto da art. 8 L.R. 29 luglio 2016, n. 15)
Osservatorio regionale delle fusioni
1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale e il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito l'Osservatorio regionale delle fusioni di cui fanno parte funzionari di ciascun nuovo Comune istituito a seguito dell'approvazione di leggi regionali di fusione di Comuni, funzionari regionali e rappresentanti delle Associazioni regionali degli Enti locali. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale, con proprio atto:
a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;
b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;
c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e dei nuovi Comuni.
Note del Redattore:
(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).