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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

Art. 19
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'art. 11 comma primo della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.
2. Per l'esercizio 1996, agli oneri derivanti dalla presente legge, e ammontanti a L.1.000.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86350 "Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione di bilancio per l'esercizio stesso e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale.
3. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1996 ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma quarto, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche e integrazioni.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

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