LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24
NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI
Art. 4
Altri provvedimenti regionali in materia di circoscrizioni comunali
1. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più Comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, è disposta con decreto del Presidente della Regione quando sia stata definita con accordo tra i Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale. Se i Comuni non trovano accordo tra loro, la determinazione o la rettifica è disposta dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri.
Note del Redattore:
(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).