LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24
NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI
Art. 5
Area metropolitana
1. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'Area metropolitana di Bologna è disciplinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 142 del 1990 , sentiti i Comuni interessati.
2. Fino al momento della costituzione dell'Autorità metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 21 della legge n. 142 del 1990 , alla modifica delle circoscrizioni dei Comuni ricompresi nell'Area così come delimitata dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, si provvede a norma della presente legge.
Note del Redattore:
(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).