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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

Art. 5
Area metropolitana
1. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'Area metropolitana di Bologna è disciplinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, sentiti i Comuni interessati.
2. Fino al momento della costituzione dell'Autorità metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 21 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, alla modifica delle circoscrizioni dei Comuni ricompresi nell'Area così come delimitata dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, si provvede a norma della presente legge.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

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