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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 5
Applicazione delle sanzioni pecuniarie
1. Per l'applicazione delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si osservano le disposizioni del presente articolo.
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento la struttura tributaria regionale notifica ai responsabili i processi verbali di constatazione di cui all'art. 4, invitandoli a trasmettere alla struttura stessa le loro deduioni nel termine di trenta giorni dalla notifica.
3. Entro lo stesso termine di trenta giorni, i responsabili possono estinguere l'obbligazione nascente dalle violazioni punite con pena pecuniaria o sanzione amministrativa fissate dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, con il pagamento di un sesto del massimo della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa, oltre all'ammontare del tributo ed alle spese del procedimento.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che si sia avuta l'estinzione dell'obbligazione con le modalità ivi previste, il dirigente da cui dipende la struttura tributaia regionale, qualora, in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state tempestivamente trasmesse, accerti la esistenza della violazione, determina con provvedimento definitivo, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa, e ne ingiunge il pagamento ai responsabili, oltre all'ammontare del tributo e delle spese del procedimento.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 é notificato ai responsabili mediante raccomandata con avviso di ricevimento; qualora le somme di cui é ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto o in parte nel termine di trenta giorni dalla notificazione, si procede alla riscossione coattiva di quanto non corrisposto con le maggiorazioni previste mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 Sito esterno, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il diritto della Regione alla riscossione delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 Sito esterno, e successive modifiche ed integrazioni.

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