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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato29/07/2016
3. Testo Coordinato05/10/2015
4. Testo Coordinato21/12/2012
5. Testo Coordinato20/12/2006
6. Testo Coordinato20/12/2006
7. Testo Coordinato15/04/2004
8. Testo Coordinato23/12/2003
9. Testo Coordinato15/11/2001
10. Testo Originale23/08/1996

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/08/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 9

(modificato comma 2 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16)

Comunicazioni
1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano inoltre alla struttura regionale competente in materia di rifiuti i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.

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