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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 30

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMI SPECIALI D'AREA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 1
Finalità e oggetto della legge
1. In attuazione degli artt. 4 e 40 dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impiego integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi speciali d'area, di seguito denominati programmi d'area.
2. I programmi d'area costituiscono una ulteriore modalità di programmazione negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economico-territoriale.
3. I programmi d'area sono promossi dalla Giunta regionale soltanto nel caso in cui gli Enti locali ricompresi nell'ambito territoriale interessato diano il loro assenso e partecipino alla loro predisposizione e realizzazione.
4. La programmazione negoziata di cui al comma 2, si svolge tra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, con la partecipazione delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è tesa a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e sub-regionale.

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