LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 30
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMI SPECIALI D'AREA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996
Art. 10
Attuazione regionale dei programmi d'area
1. La realizzazione e la gestione degli interventi, per le parti di competenza regionale, spettano alle singole Direzioni generali competenti, che predispongono i relativi atti di spesa e gli eventuali ulteriori provvedimenti attuativi.
2. Ai fini dell'attuazione del programma d'area, la Giunta regionale nomina il responsabile del programma, il quale coordina l'attività dei responsabili del procedimento, individuati per ogni intervento previsto dal programma d'area.