Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 30

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMI SPECIALI D'AREA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 11
Procedure finanziarie
1. Le proposte di accordi nell'ambito dei quali la Regione intenda assumere obbligazioni finanziarie a carico del proprio bilancio vengono trasmesse alle strutture regionali competenti in materia di ragioneria e credito per la necessaria verifica di copertura finanziaria e le conseguenti registrazioni.
2. Il responsabile del programma e le strutture regionali competenti in materia di finanza e contabilità assicurano una verifica dello stato di avanzamento della spesa derivante dall'attuazione dei programmi d'area, ai fini delle necessarie determinazioni da assumere in sede di approvazione delle leggi di bilancio.

Espandi Indice