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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 30

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMI SPECIALI D'AREA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 12
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma d'area, approvato a norma dell'art. 9, la Regione fa fronte, a decorrere dall'esercizio 1996, con le disponibilità dei capitoli ordinari di spesa, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
2. Agli oneri derivanti da eventuali studi e ricerche per la predisposizione dei programmi d'area, la Regione fa fronte, a decorrere dall'esercizio 1996, con il capitolo 2115 "Spese per studi e ricerche per il Programma regionale di sviluppo (art. 2, L.R. 5 settembre 1988, n. 36)", che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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