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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 30

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMI SPECIALI D'AREA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 2
Programma d'area
1. Il programma d'area rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici o privati.
2. Le aree oggetto del programma d'area ricomprendono il territorio di uno o più Comuni della regione, anche appartenenti a Province diverse.
3. Il programma d'area è finanziato con risorse proprie dei soggetti partecipanti e con eventuali contributi nazionali e comunitari. I contributi regionali alle imprese previsti dal programma d'area sono stabiliti nella misura massima consentita dalla Unione Europea per l'ambito territoriale considerato, anche in deroga alle normative regionali vigenti.
4. Il Programma regionale di sviluppo di cui all'art. 3 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, recepisce gli obiettivi dei programmi d'area eventualmente approvati dal Consiglio regionale a norma della presente legge.

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