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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 30

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMI SPECIALI D'AREA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 3
Modalità di predisposizione
1. Al fine della individuazione e predisposizione dei programmi d'area, la Giunta regionale promuove il concorso degli Enti locali e delle parti sociali interessati e, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla prima definizione del territorio interessato e degli obiettivi generali del programma, anche sulla base della disponibilità di risorse finanziarie locali per il cofinanziamento.
2. Con lo stesso atto la Giunta regionale provvede altresì alla costituzione di un gruppo di lavoro, cui partecipano i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, con il compito di elaborare la proposta di programma d'area.

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