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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 30

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMI SPECIALI D'AREA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 4
Procedimento di approvazione
1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato convoca una conferenza preliminare, per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati sulla proposta di programma d'area.
2. Qualora il programma d'area comporti la variazione di uno o più strumenti di pianificazione urbanistica, si applica l'art. 14, commi 3 e seguenti, della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.
3. Un accordo tra i soggetti interessati recepisce il programma d'area.
4. L'adesione di ulteriori soggetti dopo l'approvazione dell'accordo richiede il consenso unanime dei partecipanti.
5. Ove l'adesione operi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo, il consenso è espresso dalla Conferenza di programma.

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