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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 30

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMI SPECIALI D'AREA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 7
Autorità di programma
1. L'Autorità di programma:
a) coordina l'attività dei responsabili nominati dai soggetti partecipanti;
b) vigila sul rispetto dei tempi di realizzazione del programma e sul corretto e razionale svolgimento delle procedure;
c) opera il monitoraggio sui livelli di prestazione e di qualità degli interventi e la valutazione della congruenza dei risultati conseguiti agli obiettivi programmatici definiti.
2. L'Autorità riferisce periodicamente sull'attuazione del programma d'area alla Conferenza di programma e propone alla stessa l'assunzione dei provvedimenti di competenza, curandone l'esecuzione.

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