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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 30

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMI SPECIALI D'AREA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 8
Conferenza di programma
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Conferenza di programma, con il compito di sovraintendere alla realizzazione del programma d'area e di vigilare sul tempestivo e completo adempimento degli obblighi assunti dai partecipanti.
2. La Conferenza è composta da un rappresentante per ognuno dei partecipanti e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
a) verifica il rispetto degli obblighi assunti dai contraenti nei termini previsti;
b) mette in mora il soggetto partecipante inadempiente e assume i successivi provvedimenti previsti dall'accordo, ivi compresa l'attivazione di interventi sostitutivi;
c) tenta la composizione in via amichevole delle eventuali controversie insorte in ordine al rispetto delle clausole dell'accordo;
d) provvede agli adempimenti conseguenti al disposto di cui all'art. 5, comma 2, lett. f);
e) approva le adesioni all'accordo di cui all'art. 4, comma 5;
f) valuta i risultati del programma d'area.
4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno nonché su richiesta dell'Autorità di programma.
5. La Conferenza assume i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 all'unanimità dei suoi componenti.

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