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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 30

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMI SPECIALI D'AREA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità e oggetto della legge
1. In attuazione degli artt. 4 e 40 dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impiego integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi speciali d'area, di seguito denominati programmi d'area.
2. I programmi d'area costituiscono una ulteriore modalità di programmazione negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economico-territoriale.
3. I programmi d'area sono promossi dalla Giunta regionale soltanto nel caso in cui gli Enti locali ricompresi nell'ambito territoriale interessato diano il loro assenso e partecipino alla loro predisposizione e realizzazione.
4. La programmazione negoziata di cui al comma 2, si svolge tra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, con la partecipazione delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è tesa a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e sub-regionale.
Art. 2
Programma d'area
1. Il programma d'area rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici o privati.
2. Le aree oggetto del programma d'area ricomprendono il territorio di uno o più Comuni della regione, anche appartenenti a Province diverse.
3. Il programma d'area è finanziato con risorse proprie dei soggetti partecipanti e con eventuali contributi nazionali e comunitari. I contributi regionali alle imprese previsti dal programma d'area sono stabiliti nella misura massima consentita dalla Unione Europea per l'ambito territoriale considerato, anche in deroga alle normative regionali vigenti.
4. Il Programma regionale di sviluppo di cui all'art. 3 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, recepisce gli obiettivi dei programmi d'area eventualmente approvati dal Consiglio regionale a norma della presente legge.
Titolo II
PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA D'AREA
Art. 3
Modalità di predisposizione
1. Al fine della individuazione e predisposizione dei programmi d'area, la Giunta regionale promuove il concorso degli Enti locali e delle parti sociali interessati e, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla prima definizione del territorio interessato e degli obiettivi generali del programma, anche sulla base della disponibilità di risorse finanziarie locali per il cofinanziamento.
2. Con lo stesso atto la Giunta regionale provvede altresì alla costituzione di un gruppo di lavoro, cui partecipano i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, con il compito di elaborare la proposta di programma d'area.
Art. 4
Procedimento di approvazione
1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato convoca una conferenza preliminare, per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati sulla proposta di programma d'area.
2. Qualora il programma d'area comporti la variazione di uno o più strumenti di pianificazione urbanistica, si applica l'art. 14, commi 3 e seguenti, della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.
3. Un accordo tra i soggetti interessati recepisce il programma d'area.
4. L'adesione di ulteriori soggetti dopo l'approvazione dell'accordo richiede il consenso unanime dei partecipanti.
5. Ove l'adesione operi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo, il consenso è espresso dalla Conferenza di programma.
Art. 5
Contenuti dell'accordo
1. L'accordo prefigura le azioni di competenza dei soggetti partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato ed integrato, agli interventi oggetto del programma d'area. Con l'accordo i soggetti partecipanti si vincolano altresì a impegnare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali e comunitari.
2. L'accordo deve:
a) prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma d'area;
b) contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;
c) definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi;
d) individuare le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli interventi e la ripartizione dei relativi oneri fra i soggetti partecipanti;
e) prevedere gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale attivazione di interventi sostitutivi;
f) individuare i contenuti ritenuti non sostanziali dalle parti che possono essere modificati con il consenso unanime espresso dalla Conferenza di programma;
g) individuare l'Autorità di programma;
h) individuare le varie fasi temporali del programma;
i) prevedere il diritto di recesso, di uno o più soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni.
Titolo III
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA D'AREA
Art. 6
Soggetti attuatori
1. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dal programma d'area in relazione agli obblighi assunti.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione dell'accordo, ciascuno dei soggetti partecipanti individua il responsabile del programma, che svolge i seguenti compiti:
a) cura l'esecuzione degli interventi, promuovendo e coordinando lo svolgimento di ogni attività necessaria per la loro completa e sollecita realizzazione;
b) fornisce all'Autorità di programma tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti.
Art. 7
Autorità di programma
1. L'Autorità di programma:
a) coordina l'attività dei responsabili nominati dai soggetti partecipanti;
b) vigila sul rispetto dei tempi di realizzazione del programma e sul corretto e razionale svolgimento delle procedure;
c) opera il monitoraggio sui livelli di prestazione e di qualità degli interventi e la valutazione della congruenza dei risultati conseguiti agli obiettivi programmatici definiti.
2. L'Autorità riferisce periodicamente sull'attuazione del programma d'area alla Conferenza di programma e propone alla stessa l'assunzione dei provvedimenti di competenza, curandone l'esecuzione.
Art. 8
Conferenza di programma
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Conferenza di programma, con il compito di sovraintendere alla realizzazione del programma d'area e di vigilare sul tempestivo e completo adempimento degli obblighi assunti dai partecipanti.
2. La Conferenza è composta da un rappresentante per ognuno dei partecipanti e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. La Conferenza svolge i seguenti compiti:
a) verifica il rispetto degli obblighi assunti dai contraenti nei termini previsti;
b) mette in mora il soggetto partecipante inadempiente e assume i successivi provvedimenti previsti dall'accordo, ivi compresa l'attivazione di interventi sostitutivi;
c) tenta la composizione in via amichevole delle eventuali controversie insorte in ordine al rispetto delle clausole dell'accordo;
d) provvede agli adempimenti conseguenti al disposto di cui all'art. 5, comma 2, lett. f);
e) approva le adesioni all'accordo di cui all'art. 4, comma 5;
f) valuta i risultati del programma d'area.
4. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno nonché su richiesta dell'Autorità di programma.
5. La Conferenza assume i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 all'unanimità dei suoi componenti.
Titolo IV
PARTECIPAZIONE REGIONALE AI PROGRAMMI D'AREA E NORME FINANZIARIE
Art. 9
Approvazione regionale dei programmi d'area
1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio l'approvazione dei programmi d'area e individua con il medesimo atto i capitoli ordinari di spesa, al fine di garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione al programma, fissando una priorità per l'attuazione dei relativi interventi nell'utilizzo delle risorse previste dagli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
2. Il Consiglio regionale con un unico provvedimento approva il programma d'area ed il relativo programma finanziario.
3. La delibera consiliare di approvazione del programma d'area ha la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria, ai fini dell'individuazione degli interventi e degli stanziamenti di bilancio da impegnare. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione degli interventi da parte delle competenti strutture regionali.
Art. 10
Attuazione regionale dei programmi d'area
1. La realizzazione e la gestione degli interventi, per le parti di competenza regionale, spettano alle singole Direzioni generali competenti, che predispongono i relativi atti di spesa e gli eventuali ulteriori provvedimenti attuativi.
2. Ai fini dell'attuazione del programma d'area, la Giunta regionale nomina il responsabile del programma, il quale coordina l'attività dei responsabili del procedimento, individuati per ogni intervento previsto dal programma d'area.
Art. 11
Procedure finanziarie
1. Le proposte di accordi nell'ambito dei quali la Regione intenda assumere obbligazioni finanziarie a carico del proprio bilancio vengono trasmesse alle strutture regionali competenti in materia di ragioneria e credito per la necessaria verifica di copertura finanziaria e le conseguenti registrazioni.
2. Il responsabile del programma e le strutture regionali competenti in materia di finanza e contabilità assicurano una verifica dello stato di avanzamento della spesa derivante dall'attuazione dei programmi d'area, ai fini delle necessarie determinazioni da assumere in sede di approvazione delle leggi di bilancio.
Art. 12
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma d'area, approvato a norma dell'art. 9, la Regione fa fronte, a decorrere dall'esercizio 1996, con le disponibilità dei capitoli ordinari di spesa, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
2. Agli oneri derivanti da eventuali studi e ricerche per la predisposizione dei programmi d'area, la Regione fa fronte, a decorrere dall'esercizio 1996, con il capitolo 2115 "Spese per studi e ricerche per il Programma regionale di sviluppo (art. 2, L.R. 5 settembre 1988, n. 36)", che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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