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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 12
Bonifica dei suoli inquinati
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 11 finalizzati al recupero ambientale dei suoli inquinati e contenuti nel piano di cui al comma 1 dell'art. 33 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, la Regione provvede mediante:
a) concessione di finanziamenti fino al 100 per cento a favore di soggetti pubblici attuatori degli interventi riferiti esclusivamente alla bonifica di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, da attuarsi sulla base di apposite convenzioni;
b) concorso al finanziamento di progetti integrati per il risanamento di suoli contaminati in aree omogenee, sia di proprietà pubblica che privata, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate tra i diversi soggetti interessati.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento o cofinanziamento regionale le spese inerenti a:
a) indagini e rilevamenti per la caratterizzazione dei siti contaminati;
b) analisi e stima del rischio sanitario ed ambientale;
c) analisi e valutazione delle possibili alternative d'intervento;
d) progettazione degli interventi di risanamento;
e) attuazione degli interventi o di stralci funzionali dei medesimi;
f) ripristino ambientale delle aree bonificate;
g) stoccaggio provvisorio, trattamento, recupero, riciclaggio, stoccaggio definitivo dei rifiuti nonché dei suoli inquinati eventualmente rimossi dai siti contaminati;
h) monitoraggio, controllo e verifica del raggiungimento degli obiettivi di risanamento.
3. Sono fatte salve le azioni di rivalsa della Regione nei confronti di terzi per il recupero delle spese sostenute nonché per il risarcimento del danno subito, qualora l'inquinamento dei suoli che ha richiesto l'intervento della Regione sia imputabile a specifiche responsabilità di terzi.
4. Per la programmazione, la progettazione e l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dalle vigenti norme in materia, ed in particolare quelle di cui alla L.R. n. 27 del 1994 e quelle contenute nelle direttive emanate dalla Giunta regionale.

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