Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 27/12/2022 | |
2. | ![]() | 01/08/2019 | |
3. | ![]() | 30/07/2019 | |
4. | ![]() | 30/07/2019 | |
5. | ![]() | 27/12/2017 | |
6. | ![]() | 23/12/2016 | |
7. | ![]() | 25/03/2016 | |
8. | ![]() | 27/06/2014 | |
9. | ![]() | 27/06/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 23/08/1996
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996
Art. 7
Presunzione
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 é ammessa la prova contraria.