Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 27/12/2018 | |
2. | ![]() | 27/07/2018 | |
3. | ![]() | 01/08/2017 | |
4. | ![]() | 01/08/2017 | |
5. | ![]() | 30/07/2015 | |
6. | ![]() | 23/07/2010 | |
7. | ![]() | 14/04/1995 | |
8. | ![]() | 21/07/1992 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 23/08/1996
LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996
Art. 9
Comunicazioni
1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano inoltre alla struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento.