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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

Art. 8
Rimborsi
1. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare alla struttura tributaria regionale. L'istanza può essere inoltrata tramite il servizio postale in plico raccomandato. In questo caso fa fede quale data di presentazione il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
2. La Regione provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto al rimborso scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.

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